
Statuto del Comune di Sant’Angelo Le Fratte
(aggiornato alla delibera di CC n. 7 del 17/03/2001)
TITOLO I
Autonomia statutaria
1 Il comune di S. Angelo le Fratte è un ente locale autonomo , rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2
Il
comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della costituzione e dei
principi generali dell' ordinamento , per lo svolgimento della propria attività
e il perseguimento dei suoi fini istituzionali .
3
Il comune
rappresenta la comunità di S. Angelo le Fratte nei rapporti con lo stato , con
la regione BASILICATA con la provincia
di POTENZA e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e , nell' ambito
degli obiettivi indicati nel presente statuto , nei confronti della comunità
internazionale.
1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile , sociale ed economico della comunità di S. Angelo le Fratte ispirandosi ai valori e agli obbiettivi della costituzione.
2.
Il
Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici
e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed
economiche all’attività Amministrativa.
3.
In
particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che
impediscono l' affettivo sviluppo della persona umana e l' eguaglianza degli
individui.
b) promozione di una cultura di pace e
cooperazione internazionale e d' integrazione razziale ;
c) recupero , tutela e valorizzazione delle
risorse naturali, ambientali , storiche , culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela delle attiva della persona
improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di
volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i
sensi , anche tramite la promozione d' iniziative che assicurino condizioni di
pari opportunità ;
f)
promozioni
delle attività culturali , sportive e del tempo libero della popolazione , con
particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
g) promozione della funzione sociale dell'
iniziativa economica , in particolare nei settori agricolo, artigianale,
turistico,anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e
cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici ,
sociali e territoriali.
Territorio e sede comunale
1.
Il
territorio del comune si estende per 2299 kmq, confina con i comuni di Brienza,
Satriano, Savoia di Lucania, Caggiano, Polla;
2.
Il
palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via S. Michele;
3.
Le
adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale
; esse possono tenersi in luoghi diversi
in caso di necessità o per particolari esigenze.
4.
All’interno
del territorio del comune di S. Angelo le Fratte non è consentito, per quanto
attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali
nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
1.
Il
comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di S.
Angelo le Fratte;
2.
Il
gonfalone è rappresentato da un drappo rettangolare , di colre azzurro, ornato
di ricami in oro e con al centro la effige di San Michele Arcangelo in candida
veste angelica, con cotta di porpora e nimbo e stole del campo, decussate nel petto impugnante una spada e sospingendo
il demonio in una fratte in fiamme.
3.
Nelle
cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze , e ogni qual volta sia necessario
rendere ufficiale la partecipazione dell’ente
a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre
che venga esibito il gonfalone
con lo stemma del comune.
4.
La
giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini
non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Consiglio comunale dei ragazzi
1.
Il comune allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del
consiglio comunale dei ragazzi.
2.
Il
consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva
nelle seguente materie : politica ambientale, sport, tempo libero, giochi,
rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione,
assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3.
Le
modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono
stabilite con apposito regolamento.
Programmazione e cooperazione
1.
Il
comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto
delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti
nel suo territorio
2.
Il
comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i
comuni vicini, con la provincia di Potenza, con la regione Basilicata e la
comunità montana Valle del Melandro nonché promuove l’attività di scambio
culturale con ogni realtà istituzionale.
Titoli
II
Organi e loro attribuzioni
Organi
1.
Sono
organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.
Il
consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3.
Il
sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del
comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le
leggi dello stato.
4.
La
giunta collabora col sindaco nelle gestione amministrativa del comune e svolge
attività propositive ed impulso nei confronti del consiglio.
Deliberazione degli organi collegiali
1.
Le
deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell’azione da questi
svolta.
2.
L’istruttoria
e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili degli
uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della
giunta è curata dal segretario comunale,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento
del consiglio.
3.
Il
segretario comunale non partecipa alle sedute
quando si trova in stato incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal
componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il
più giovane di età.
4.
I
verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco dall’assessore
anziano e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati
dal sindaco, dal consigliere anziano e dal segretario)
Consiglio comunale
1.
Il
consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l’intera comunità , delibera l’indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio
comunale è attribuita al sindaco.
2.
L’elezione,
la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale
sono regolati dalla legge.
3.
Il
consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e
dallo statuto e svolge le proprie attribuzione conformandosi ai principi , alle
modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme
regolamentari.
4.
Il
consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti , aziende e istituzioni e provvede alla
nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge . Detti indirizzi sono
valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo
dell’organo consiliare.
5.
Il
consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa .
6.
Gli
atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
7.
Il
consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Sessione e convocazione
1.
L’attività
del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2.
Ai
fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali
vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle
linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione .
3.
Le
sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del
giorno stabilito ; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale
urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4.
La
convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è
effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei
consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono
essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti , purché di competenza consiliare.
5.
La
convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da
trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da
tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.
6.
L’integrazione
dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli
per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime
condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore
prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7.
L’elenco
degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno il
giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere
adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione
dei cittadini.
8.
La
documentazione relativa alle pratiche da trattare va messa a disposizione dei
consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di
sessione ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinarie
e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9.
Le
sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio
comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi
entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente ,
decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del
consiglio comunale ; il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica fino
alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Linee programmatiche di mandato
1.
Entro
il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento,
sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato politico-amministrativo.
2.
Ciascun
consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle
linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3.
Con
la cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a
verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi
assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio
provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e
delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4.
Al
termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo
consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli
interventi previsti.
Commissioni
1.
Il
consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.
Il
funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3.
La
delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio.
Consiglieri
1.
Lo
stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati
dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2.
Le
funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’
elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità
di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.
I
consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte
consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazioni del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito
dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere
inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto
quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato.
Diritti e doveri dei consiglieri
1.
I
consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni
proposte di deliberazioni.
2.
Le
modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei
consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3.
I
consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché
dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco,
un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo,
anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al
successivo art. 14 del presente statuto.
4.
Ciascun
consiglieri è tenuto a eleggere un domicilio del territorio comunale presso il
quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio di ogni
altra comunicazione ufficiale.
Gruppi consiliari
1.
I
consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel
regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario
comunale unitamente alle indicazioni nel nome del capogruppo. Qualora non si
eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato
il maggior numero di preferenze.
2.
E’
istituita, presso il comune di Sant’Angelo le Fratte, la conferenza dei
capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate, dall’art.
13, comma 3, del presente statuto, nonché dall’art. 39, comma 4 , , della
D.LGS. 267/2000. La disciplina, e funzionamento e le specifiche attribuzioni
sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
3.
Ai
capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della
documentazione inerente agli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
Sindaco
1.
Il
sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella
legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo
stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.
Egli
rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al segretario comunale al direttore, se
nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3.
Il
sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti
e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al
Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
4.
Il
sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende e istituzioni.
5.
Il
sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie
interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con
particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6.
Al
sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e
dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Attribuzioni di amministrazione
1.
Il
sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o
parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
a) Dirige e coordina l’attività politica e
amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli
assessori;
b) Promuovere e assumere iniziative per
concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge, sentito il consiglio comunale;
c) Convoca i comizi per i referendum
previsti dall’art. 8 del dlgs 267/2000;
d) Adotta le ordinanze contingibili e
urgenti previste dalla legge, art. 50, comma 5-6 del dlgs 267/2000;
e) Nomina il segretario comunale,
scegliendolo nell’apposito albo;
f)
Conferisce
e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione
della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non
sia stipulata la convenzione con altri comuni per nomina del direttore; Nomina
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e
verificabili.
g) Esercita altresì le altre funzioni
attribuetegli da specifiche disposizioni di legge;
Attribuzioni di vigilanza
1.
Il
sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati,
e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le
aziende speciali, le istituzioni e le società per azione, appartenenti
all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2.
Egli
compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o
avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e
le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.
3.
Il
sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le
loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con
gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Attribuzioni di organizzazione
1.
Il
sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del
giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo
presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un
quinto dei consiglieri;
b) Esercita i poteri nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco
presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) Propone argomenti da trattare in giunta,
ne dispone la convocazione e la presiede;
d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da
sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Vicesindaco
1.
Il
vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha delega generale per
l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento
di quest’ultimo.
2.
Il
conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere
comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato
all’albo pretorio.
Mozioni di sfiducia
1.
Il
voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta
non ne comporta le dimissioni.
2.
Il
sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio.
3.
La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Dimissioni e impedimento permanente del
sindaco
1.
Le
dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili
decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede
allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2.
L’impedimento
permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta
dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara
fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
3.
La
procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in
mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i
gruppi consiliari.
4.
La
commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle
ragioni dell’impedimento.
5.
Il
consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa
determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla
presentazione.
Giunta comunale
1.
La
giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco
al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della
trasparenza e dell’efficienza.
2.
La
giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la
giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Composizione
1.
La
giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori di cui uno è investito della
carica di vicesindaco.
2.
Gli
assessori sono scelti tra i consiglieri comunali;
Nomina
1.
Il
vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e
presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.
Il
sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3.
Le
cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori
nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro
o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di
primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4.
Salvi
i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno
della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio
comunale.
Funzionamento della giunta
1.
La
giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla
l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni,
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.
Le
modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo
informale dalla stessa.
3.
Le
sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti.
Competenze
1.
La
giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli
atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al
consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario
comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2.
La
giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi
dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello
stesso.
3.
La
giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle
funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi
e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti
di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di
contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e
predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del
consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso
e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e
propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f)
nomina
i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile
del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio;
i)
nomina
e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative
funzioni al segretario comunale;
j)
dispone
l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi
per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è
rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
l)
esercita,
previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate
dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla
legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione
decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle
competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali
dell’ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli
accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro
per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti,
i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione
secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il Piano operativo di gestione su
proposta del direttore generale.
Partecipazione popolare
1.
Il
comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento,
l’imparzialità e la trasparenza.
2.
La
partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire
nel procedimento amministrativo.
3.
Il
consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo.
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Associazionismo
1.
Il
comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio.
2.
A tal
fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni
che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di
associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.
Allo
scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in
comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale
rappresentante.
4.
Non
è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche
non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme
vigenti e dal presente statuto.
5.
Le
associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6.
Il
comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Diritti delle associazioni
1.
Ciascuna
associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o
suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di
essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore
in cui essa opera.
2.
Le
scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono
essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
3.
I
pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in
ogni caso non devono essere inferiori a 7 giorni.
Contributi alle associazioni
1.
Il
comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
2.
Il
comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma
precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo
gratuito.
3.
Le
modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a
tutte le associazioni pari opportunità.
4.
Il
comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello comunale e inserite nell’apposito albo
regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verrano stabilite in apposito regolamento.
5.
Le
associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono
redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Volontariato
1.
Il
comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione
in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell’ambiente.
2.
Il
volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi
dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.
Il
comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite
nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sottol’aspetto
infortunistico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Consultazioni
1.
L’amministrazione
comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire
pareri e proposte in merito all’attività amministrativa
2.
Le
forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Petizioni
1.
Chiunque,
anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma
collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.
La
raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3.
La
petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame
all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio
comunale.
4.
Se
la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone l’organo competente deve
pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.
Il
contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della
petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio del comune.
6.
Se
la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone, ciascun consigliere può
chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in
discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro
30
giorni.
Proposte
1.
Qualora
un numero di elettori del comune non inferiore a 100 avanzi al sindaco proposte
per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte
siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura
dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei
responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la
proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presente in
consiglio comunale entro 40 giorni dal ricevimento.
2.
L’organo
può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale
entro 30 giorni dal ricevimento della proposta
3.
Le
determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi
e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Referendum consultivo
1.
L’iniziativa
del referendum consultivo può essere presa dal consiglio comunale e da 1/5
degli iscritti nelle liste elettorali, in materia di competenza comunale.
2.
Non
possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti
urbanistici attuativi;
3.
Il
quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
tale da non ingenerare equivoci.
4.
Sono ammesse richieste di referendum anche in
ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti
del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente
comma 2.
5.
Il
consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6.
Il
consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con
atto formale in merito all’oggetto della stessa.
7.
Non
si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle
consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8.
Il
mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9.
Nel
caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la
giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Accesso agli atti
1.
Ciascun
cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione
comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.
Possono
essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione.
3.
La
consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari
formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi e casi stabiliti
da apposito regolamento.
4.
In
caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto
l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune,
che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.
5.
In
caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che
impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
Diritto di informazione
1.
Tutti
gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario
determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.
La
pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente
accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione
del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3.
L’affissione
viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su
attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
4.
Gli
atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
5.
Le
ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere
pubblicizzati mediante affissione.
6.
Inoltre,
per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta
l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne
opportuna divulgazione.
Istanze
1.
Chiunque,
singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a
specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2.
La
risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni
dall’interrogazione.
DIFENSORE CIVICO
Art. 40
Istituzione
1.
Per
la istituzione del Difensore civico, l’amministrazione Comunale si potrà
avvalere della nomina effettuata dalla Comunità Montana di propria
appartenenza, oppure di quello nominato tra Consorzio di Comuni appositamente
costituiti e di cui si è componente.
2.
I
compiti e le modalità del Difensore Civico saranno regolati dall’apposito
regolamento che gli Enti interessati alla nomina, adotteranno.
CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Diritto di intervento nei procedimenti
1.
Chiunque
sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento
amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge o dal regolamento.
2.
L’amministrazione
comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della
procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il
termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Procedimenti ad istanza di parte
1.
Nel
caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
2.
Il
funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 10 giorni
dalla richiesta.
3.
Ad
ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine
stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4.
Nel
caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o
interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare
loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.
Tali
soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o
produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Procedimenti a impulso di ufficio
1.
Nel
caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve
darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi
legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto
amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di
particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2.
I
soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere
sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che
deve pronunciarsi in merito.
3.
Qualora
per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la
pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello statuto.
Determinazioni del contenuto dell’atto
1.
Nei
casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da
un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2.
In
tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il
contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico
interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
TITOLO III
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Obiettivi dell’attività amministrativa
1.
Il
comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e
di semplicità delle procedure.
2.
Gli
organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono
tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.
Il
comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione
previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con gli altri comuni
e con la provincia.
Servizi pubblici comunali
1.
Il
comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e servizi o
l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.
I
servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Forme di gestione dei servizi pubblici
1.
Il
consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici
servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio
di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata prevalente capitale pubblico, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
f)
a
mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché
in ogni altra forma consentita dalla legge.
2.
Il
comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per
la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3.
Il
comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad
attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei
principi e degli strumenti di diritto comune.
4.
I
poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza
pubblica.
Aziende speciali
1.
Il
consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne
approva lo statuto.
2.
Le
aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.
I
servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al
di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a
garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
Struttura delle aziende speciali
1.
Lo
statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le
attività e i controlli.
2.
Sono
organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente,
il direttore e il collegio di revisione.
3.
Il
presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per
uffici ricoperti.
4.
Il
direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u.
2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5.
Il
consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti,
conferisce il capitale in dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni servizi.
6.
Il
consiglio comunale approva, altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
7.
Gli
amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per
gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli
indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio
comunale.
Istituzioni
1.
Le
istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2.
Sono
organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il
direttore.
3.
Gli
organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi
violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.
4.
Il
consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed
esercita la vigilanza sul loro operato.
5.
Il
consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste
nel regolamento.
6.
Il
regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli
utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.
Società per azioni o a responsabilità
limitata
1.
Il
consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.
Nel
caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune,
unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
3.
L’atto
costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati
dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4.
Il
comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza
tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli
interessi dei consumatori e degli utenti.
5.
I
consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione
delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6.
Il
sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza
dell’ente.
7.
Il
consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società
per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che interesse della
collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata
dalla società medesima.
Convenzioni
1.
Il
consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al
fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2.
Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Consorzi
1.
Il
comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per
la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto applicabili.
2.
A
questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
statuto del consorzio.
3.
La
convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione
al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le
modalità di cui all’art. 41, 2° comma del presente statuto.
4.
Il
sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto del consorzio.
Accordi di programma
1.
Il
sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in
relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2.
L’
accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni
interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì
all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34 , comma 4,
del dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
3.
Qualora
l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti
variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
UFFICI
Principi strutturali e organizzativi
1.
L’amministrazione
del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve
essere improntata ai seguenti principi:
a) un’organizzazione del lavoro per
progetti, obiettivi e programmi;
b) l’analisi e l’individuazione delle
produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) l’individuazione di responsabilità
strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida
delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima
flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra
gli uffici.
Organizzazione degli uffici e del
personale
1.
Il
comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in
conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei
servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo
attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di
gestione amministrativa attribuita al direttore comunale e ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
2.
Gli
uffici sono organizzati secondi i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
3.
I
servizi e gli uffici operano sulla base dell’ individuazione delle esigenze dei
cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi
offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4.
Gli
orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Regolamento degli uffici e dei servizi
1.
Il
comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali
per l’organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il
funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra
uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2.
I
regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è
attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione
amministrativa in ciasun settore e di verificarne il conseguimento; al
direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali,
gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile
secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.
L’
organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate,
secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come
disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture
trasversali o di staff intersettoriali.
4.
Il
comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle
forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai
sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Diritti e doveri dei dipendenti
1.
I
dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche
funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il
trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse
dei cittadini.
2.
Ogni
dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli
incarichi di competenza relativi agli uffici e servizi e, nel rispetto delle
competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è
altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli
uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti dei risultati
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3.
Nella
vita sociale il dipendente deve evitare comportamenti che possono nuocere
all’immagine e agli interessi dell’Ente;
4.
Il
regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il
comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale,
assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità
psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei
diritti sindacali.
5.
L’approvazione
dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente,
dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole
aree , nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e
dagli organi collegiali.
6.
Il
personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di
natura non continuabile e urgente.
7.
Il
regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della
tecnostruttura comunale.
PERSONALE DIRETTIVO
Direttore generale
1.
Il
sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione,
dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2.
In
tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Compiti del direttore generale
1.
Il
direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo,
gli impartirà il sindaco.
2.
Il
direttore generale sovraintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo
stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate
3.
La
durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco
che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel
caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni
altro caso di grave opportunità.
4.
Quando
non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le
relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale,
sentita la giunta comunale.
Art. 61
Funzioni del direttore generale
1.
Il
direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del
piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla
base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2.
Egli
in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive
stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o
studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente
con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza
dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei
confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta sanzioni sulla
base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei
contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di
lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f)
emana
gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del
sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità
intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i
responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione
dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
i)
promuove
i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei
responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti,
previa istruttoria curata dal servizio competente;
j)
promuove
e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Responsabili degli uffici e dei servizi
1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di
organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2.
I
responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati
in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal
segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta
comunale.
3.
Essi
nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività
dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal
direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Funzioni dei responsabili degli uffici e
dei servizi
1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i
contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni,
gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
2.
Essi
provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono
inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di
concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono
alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le
certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le
diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di
pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle
legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione
dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f)
emettono
le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e
dispongono l’applicazione delle sanzioni amministrative e dispongono
l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite
dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste
da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50
della dlgs. 267/2000;
h) promuovono i procedimenti disciplinari
nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti
e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i)
provvedono
a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle
direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j)
forniscono
al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per
la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro
straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente
secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l)
concedono
le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore
generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3.
I
responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che
precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente
responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4.
Il
sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori
funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Incarichi dirigenziali e di alta
specializzazione
1.
La
giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge,
e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare
al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo
determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in
cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.
La
giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può
assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la
titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto di lavoro
autonomo, ai sensi dell’art. 110 del dlgs 267/2000.
3.
I
contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Collaborazioni esterne
1.
Il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.
2.
Le
norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a
soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata; che non
potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
Ufficio di indirizzo e di controllo
1.
Il
regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo
determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturate deficitarie di cui all’art. 242 e 243 del dlgs 267/2000.
Art. 67
Controllo interno
1.
Il
Comune istituisce e attua controlli interni previsti dall’art. 147 del dlgs.
267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi
indicati dall’art. 1, comma 2, del dlgs. 286/99;
2.
Spetta
al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina della modalità di
funzionamento degli strumenti di
controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di
incarichi esterni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Segretario comunale
1.
Il
segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è
scelto nell’apposito albo.
2.
Il
consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con gli altri
comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.
3.
La
stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.
Il
segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta
consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli
uffici.
Funzioni del segretario comunale
1.
Il
segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne
redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2.
Il
segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne
all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su
richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico
al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3.
Il
segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle
deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4.
Egli
presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o
dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5.
Il
segretario comunale roga i contratti del comune, nei quale l’ente è parte,
quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture
private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli
dal sindaco.
Vicesegretario comunale
1.
La
dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale
individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso della
qualifica funzionale apicale.
2.
Il
vicesegretatio comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue
funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
LA RESPONSABILITA’
Responsabilità verso il comune
1.
Gli
amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i
danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.
Il
sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma,
devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli
elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione
dei danni.
3.
Qualora
il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di
servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Responsabilità verso terzi
1.
Gli
amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che,
nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono
personalmente obbligati a risarcirlo.
2.
Ove
il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato
dall’amministatore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro
questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.
La
responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o
del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di
adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel
ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore
o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.
Quando
la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi
collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri
del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è
esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio
dissenso.
Responsabilità dei contabili
1.
Il
tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia
incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza
legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto
della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge
e di regolamento.
FINANZA E CONTABILITA’
Ordinamento
1.
L’ordinamento
della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti,
dal regolamento.
2.
Nell’ambito
della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3.
Il
comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Attività finanziaria del comune
1.
Le
entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali
e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per
servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre
entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da
ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.
I
trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale
per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.
Nell’ambito
delle facoltà concesse dalla legge il comune intuisce, sopprime e regolamenta,
con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.
La
potestàimpositiva in materioa tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto
dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, mediante adeguamento
dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a
rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel Responsabile Area servizi finanziari;
5.
Il
comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei
soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più
deboli della popolazione.
Amministrazione dei beni comunali
1.
Il
sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, il
Responsabile dei servizi finanziari del comune dell’esattezza dell’inventario,
delle successive aggiunte e modificazione della conservazione dei titoli, atti
carte e scritture relative al patrimonio.
2.
I
beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni
sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola,
essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con
canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3.
Le
somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni
di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere
impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività
onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere
pubbliche.
Bilancio comunale
1.
L’ordinamento
contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa
fissati, al regolamento di contabilità.
2.
La
gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale
entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi
dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e
del pareggio economico finanziario.
3.
Il
bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4.
Gli
impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità
contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo
l’atto adottato.
Rendiconto della gestione
1.
I
fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.
2.
Il
rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
3.
La
giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime
le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione
del revisore dei conti.
Attività contrattuale
1.
Il
comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2.
La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del
responsabile procedimento di spesa.
3.
La
determinazione deve indicare il fine che il contratto si intende perseguire,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di
scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Revisore dei conti
1.
Il
consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti
dalla legge.
2.
Il
revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica
tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza
nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull’espletamento del mandato.
3.
Il
revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e
di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4.
Nella
relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
5.
Il
revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne
riferisce immediatamente al consiglio.
6.
Il
revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con
diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7.
Al
revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al
controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei
responsabili degli uffici e dei servizi.
Tesoreria
1.
Il
comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di
pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste
di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma
spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 10
giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate
mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei
fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei
relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi
previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2.
I
rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento
di contabilità nonché da apposita convenzione.
Controllo economico della gestione
1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire
operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati
dalla giunta e dal consiglio.
2.
Le
operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore
competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Iniziativa per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali
1.
Il
comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine
dalla regione.
2.
L’iniziativa
deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
Delega di funzioni alla comunità montana
1.
Il
consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio di
funzioni del comune.
2.
Il
comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.
Pareri obbligatori
1.
Il
comune è tenuto a chiedere i pareri
prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi
dell’art. 139 del dlgs 267/2000.
2.
Decorso
infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.
Art. 86
Entrata in vigore
1.
Il
presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente
Organo Regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso
all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi;
2.
Il
Sindaco invia lo statuto, munito dalla certificazione delle avvenute
pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per
essereinserito nella raccolta ufficiale degli Statuti;
3.
Il
presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente;
4.
Il
Segretario Comunale appone in calce all’originale dello Statuto la
dichiarazione dell’entrata in vigore.